Il Vice Sindaco Mazzacchera ha sottoposto agli amici di Facebook la bozza del "Regolamento d'uso delle aree di Monte Petrano" recentemente presentata in Giunta, invitandoli a proporre suggerimenti per migliorarne o integrarne il testo. Una iniziativa, questa, che va nella direzione giusta di riconoscere finalmente il pianoro di M.te Petrano come una risorsa eccellente del nostro territorio. Una risorsa da proteggere da eventuali usi impropri, da valorizzare individuandone le possibili destinazioni d’uso e da rendere più produttiva per il pubblico erario anche attraverso l’iniziativa privata.
La bozza non porta grandi novità, a parte la palese intenzione di offrire in concessione alcune aree del pianoro per lo svolgimento di attività turistiche, sportive e produttive in genere, per la prestazione di servizi a pagamento. Infatti la maggior parte degli articoli (ben 50) che ne costituiscono il testo non sono altro che il richiamo di norme già esistenti in quanto previste dal codice civile e dalle leggi nazionali, regionali, provinciali e comunali. Norme che tuttavia rischiano spesso di essere ignorate e violate in un ambiente lontano dalla città e privo di controllo.
Il regolamento sarà quindi utile se con esso si riuscirà ad avviare un sistema di sfruttamento produttivo del pianoro attraverso un’offerta turistica di qualità, in modo da poterne sostenere il controllo nel rispetto dell’ambiente e del vivere civile.
Ecco quindi il testo della bozza.
COMUNE DI CAGLI(Provincia di Pesaro e Urbino)________________________________________
Regolamento d’uso delle aree di Monte Petrano
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Premessa
Il presente Regolamento ha lo scopo prioritario di armonizzare la tutela della qualità estetica e biologica delle aree verdi di Monte Petrano (in antico denominato Monte dei Cavalli) con l'uso sociale, turistico, culturale, sportivo e agricolo proprio di ciascuna di esse, assicurando al contempo che la fruizione (in particolare dei prati del pianoro) sia, compatibilmente con le differenti esigenze, estesa alla totalità dei cittadini, i quali possono attivamente concorrere alla protezione del Monte.
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1- Oggetto
Il Regolamento disciplina la fruizione e l’uso del territorio di Monte Petrano da parte del pubblico (in forma singola o associata), degli utenti, degli imprenditori turistici, degli enti che perseguono finalità di tipo agricolo, dei proprietari, possessori o detentori di immobili.Il presente Regolamento integra per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione della natura.Il presente Regolamento, limitatamente alle aree di Monte Petano disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme dei Regolamenti comunali, anche per la parte relativa alla misura delle sanzioni.
Art. 2- Campo di applicazione
Le norme del Regolamento si applicano a tutto il territorio di Monte Petrano ricompreso nel territorio del Comune di Cagli con esclusione delle zone edificate ad uso turistico, residenziale o agricolo di proprietà privata. Il regolamento non si applica all'interno degli edifici.Le norme, tuttavia, degli articoli 10, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 46 e relativo sistema sanzionatorio, si applicano anche alle aree libere da edifici delle zone edificate. Le disposizioni regolamentari non si applicano nelle aree del demanio, salvo che nelle porzioni aperte alla pubblica fruizione limitatamente al pubblico e agli utenti.
Titolo II - Fruibilità
Art. 3- Utilizzazione del verde
Il verde, i percorsi, le attrezzature pubbliche sono da tutti fruibili per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.La Giunta comunale può, tuttavia, individuare aree verdi da gestire direttamente o in concessione anche sul pianoro del Monte (per pianoro si intendono le aree verdi sopra i 900 m di altitudine) il cui accesso può essere sottoposto al pagamento da parte del pubblico di un biglietto d’ingresso al fine di meglio tutelare e valorizzare tali superfici. L’eventuale gestione da parte di terzi in concessione, individuati secondo criteri di trasparenza e pubblicità, è sottoposta alla corresponsione di un importo a favore del Comune di Cagli e l’ammontare del possibile biglietto d’accesso è determinato preventivamente nel bando. Qualora la gestione sia effettuata direttamente dal Comune di Cagli il possibile biglietto è determinato periodicamente dalla Giunta Comunale.
Art. 4- Criteri di comportamento
Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole e i manufatti su di esse insistenti.Tutti sono inoltre, tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possono arrecare disturbo al normale uso del verde.
Art. 5- Responsabilità
Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui ha la custodia.
Art. 6- Limitazioni alla fruibilità
Il Comune di Cagli può disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può, inoltre impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l 'insediamento e la nidificazione della fauna.Il verde pubblico fruito da gruppi organizzati, enti o associazioni per iniziative di interesse turistico o culturale (in regime di convenzione con il Comune di Cagli) è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione e dalle disposizioni del presente Regolamento.
Titolo III - Norme di comportamento per la tutela dei frequentatori
Art. 7- La quiete del monte
Non sono consentite attività rumorose (eccettuate quelle agricole come la sfalciatura del fieno, ecc.), che per la loro intensità o durata disturbano la quiete dei luoghi.Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l'uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc..Radio, televisione, impianti hi-fi e simili, possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.Deroghe possono essere concesse limitatamente a manifestazioni autorizzate dal Comune di Cagli e per il tempo e con le modalità indicate nell’autorizzazione.
Art. 8- Ambulanti
E' vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, o la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche, in forma ambulante, senza la concessione del Comune di Cagli. In caso di concessione l’attività può essere svolta dall’ambulante solo nel sito e nel rispetto dei giorni e degli orari indicati. La concessione è sottoposta al pagamento della tariffa determinata periodicamente dall’Amministrazione Comunale.
Art. 9- Manifestini
E' vietato apporre o distribuire manifesti, locandine, avvisi, depliant o simili, senza l'autorizzazione del Comune di Cagli e al di fuori degli spazi a tal fine indicati nell'autorizzazione.
Art. 10- Pubblicità
E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura se non autorizzati dal Comune di Cagli e nel rispetto delle modalità dallo stesso indicate.
Art. 11- Segnaletica
E' vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione: della segnaletica interna al pianoro e parti di Monte; della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate (quest'ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori).E' vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del Monte o appendere cartelli sugli alberi.
Art. 12- Costume
I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico e alla pubblica decenza e buon costume.E' vietato esercitare sul pianoro del Monte il nudismo, o comunque circolare o stazionare nudi all'aperto, anche in luogo appartato. E' vietato circolare e sostare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope.
Art. 13- Danneggiamenti
Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle pubbliche e private proprietà; ed in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del Monte.
Art. 14- Giochi pericolosi e molesti
Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà.E' vietato il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso; è altresì vietato l'esercizio del modellismo a motore.E’ ammesso l’aquilonismo acrobatico e l’aquilonismo da trazione ed in genere l’esercizio degli sport del vento (tipo kitesurfing, snowkite, skikite, kitebugging, landboarding, ecc.) solo nell’ambito di iniziative promosse da associazioni o enti convenzionati, limitatamente alle aree oggetto della convenzione e con le modalità e tempi specificati. Prima della sottoscrizione della convenzione comunale dovrà essere verificata la compatibilità della specifica pratica sportiva con l’esigenza primaria della conservazione del manto erboso dei prati interessati.E' vietato portare sul Monte, lanciare, o depositare corpi incendiari o esplodenti o simili.E' vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.
Titolo IV - Circolazione dei veicoli
Art. 15- Transito di veicoli a motore
E' vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento, sui prati del Monte.
Sono esclusi dal divieto:
a) i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari, concessionari, o comunque di aventi diritto, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto;
b) i mezzi motorizzati del Comune di Cagli per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto;
c) i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, forestali, emergenza in genere ed antincendio;
d) le motocarrozzette permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del comune di residenza;
e) i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dal Comune di Cagli e muniti dell'apposito distintivo;
Art. 16- Sosta e parcheggio
Sui prati del Monte è sempre vietata la sosta e il parcheggio dei veicoli a motore. E' vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai dei prati, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.I motocicli ed i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi. Sul pianoro del Monte il divieto di sosta e parcheggio ha le seguenti eccezioni per:- i mezzi motorizzati di cui alla lettera a) del precedente art. 15, nei tratti ove consentito dal Codice della Strada o dagli Enti proprietari;- i mezzi motorizzati di cui alle lettere b) c) d) e) del precedente art. 15;- i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi o negli spazi a tal fine predisposti e specificatamente segnalati;- i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi attrezzati gestiti dal Comune di Cagli o dallo stesso dati in concessione e di cui al seguente articolo.
Art. 17- Parcheggi attrezzatiI parcheggi attrezzati gestiti o dati in concessione dal Comune di Cagli sono aree del Monte specificatamente destinate alla sosta temporanea, anche a pagamento, dei mezzi motorizzati utilizzati dai fruitori del Monte.Essi sono così regolamentati:- i parcheggi sono aperti nelle ore diurne salvo occasioni particolari con gli orari di apertura esposti agli ingressi;- nei parcheggi, anche a pagamento, una quota di posti auto è riservata gratuitamente ai portatori di handicap (a questi è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla vettura il prescritto distintivo);- nei parcheggi attrezzati è vietato:
1) transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura, se non diversamente autorizzato;
2) l 'accesso a furgoni adibiti al trasporto cose, autocaravan o roulotte, autocarri di qualsiasi portata, mezzi d 'opera;
3) sostare al di fuori degli spazi consentiti;
4) lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
5) bivaccare nell'automezzo in sosta;
6) montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, condurre cavalli, effettuare giochi.
Art. 18- Cautele di conduzione dei veicoli
I mezzi motorizzati autorizzati per iscritto a transitare nella viabilità interna del Monte (inclusi i prati), devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e dei fruitori del Monte esclusivamente le strade, le carrarecce o le piste, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:- non deve essere superato il limite di velocità di 30 Km/h;- ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi;- chiunque, avendone titolo, acceda ai prati da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento se non diversamente autorizzato;- è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi ai prati.
Art.19- Biciclette e veicoli non motorizzatiLe biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili (quando esistenti), sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuoripista.I ciclisti devono procedere sul pianoro ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali.La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del Monte.Le stesse norme si applicano all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili. Questi non possono essere utilizzati sui prati del Monte.
Titolo V - Norme per i cani
Art. 20- Conduzione dei cani
I cani devono essere sempre condotti al guinzaglio.Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.E' vietato introdurre cani nei fontanili, canali, corsi d'acqua e zone umide.E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali.Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai prati di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
Art.21- Addestramento cinofilo
Su tutta l'area del Monte è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia fatte salve le iniziative di gruppi organizzati, associazioni o enti appositamente convenzionati con il Comune di Cagli nel rispetto dei periodi e modalità indicati nella convenzione e sempre entro le porzioni di area opportunamente specificate.
Art.22- Abbandono di animali
E' vietato abbandonare cani o altri animali sul Monte.Gli agenti di vigilanza hanno facoltà di catturare i cani rinvenuti legati o abbandonati sul monte e di custodirli per 24 ore; trascorso tale termine gli animali sono consegnati ai servizi veterinari della competente A.S.U.R..
Titolo VI - Norme per l'equitazione
Art.23- Equitazione
Sui prati del pianoro del Monte è vietato l'accesso e il transito di cavalli ed equini di qualsiasi specie.Il divieto non si applica a:
a) cavalli in dotazione alle forze di polizia, sia nell'espletamento del servizio di presidio del territorio che in attività di addestramento;
b) equini portati al pascolo sul Monte (ad esclusione del pianoro) in forza di apposita concessione rilasciata dal Comune di Cagli e nel rigoroso rispetto delle condizioni indicate nell’avviso pubblico;
c) cavalli autorizzati ai sensi degli articoli successivi, nonché cavalli nell’ambito di attività o singole iniziative convenzionate con il Comune.Eventuali attività di maneggio devono essere autorizzate dal Comune di Cagli.L'accesso e il transito nel Monte degli equini, di cui alla lettera c), è effettuato nell'osservanza delle cautele stabilite dall'articolo seguente.
Art.24- Equitazione ludica o sportiva
L'attività ludica di equitazione, autorizzata ai sensi del successivo articolo, è consentita nel rispetto delle seguenti norme:
- l'equitazione è consentita dall'alba al tramonto ad eccezione di determinati giorni nei periodi di maggiore rilevanza turistica;
- il cavallo può essere condotto sul pianoro esclusivamente al passo; è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico;
- l'equitazione è vietata nelle giornate di pioggia, neve o maltempo;- l'equitazione, sul Monte, di norma deve svolgersi sulle piste sterrate, sui prati a lato dei percorsi ciclabili o pedonali e a lato delle piazzole attrezzate;
- l'equitazione è vietata nelle aree di rimboschimento, compresi i percorsi che le attraversano, nelle zone arbustive, nei canali, e nelle zone umide adiacenti, nelle altre zone espressamente vietate con cartelli segnalatori, nelle zone con irrigazione automatica e a meno di mt. 3,00 dalle giovani piante in filare;
- ai pedoni e ciclisti, è riservato il diritto di precedenza sui cavalieri;
- i titolari di maneggi autorizzati sono tenuti a rimuovere le deiezioni dei cavalli dai percorsi;
- l'equitazione è vietata ai minorenni non accompagnati da un adulto e agli inesperti.
Fatte salve le sanzioni penali e civili, il conduttore del cavallo, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, risponde con il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento in solido con il proprietario dell'animale.Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato di cavalieri dal Monte o da singole zone di esso.
Art.25- Autorizzazione all'equitazione
L'autorizzazione all'equitazione ha la durata di un anno e viene rilasciata al proprietario del cavallo con le seguenti modalità
a) richiesta al Comune di Cagli corredata di copia del documento di possesso dell'animale;
b) versamento del rimborso richiesto alla tesoreria dell'Ente;
c) sottoscrizione di presa visione e di perfetta conoscenza delle norme sull'equitazione stabilite dal presente Regolamento;
e) consegna di copia della polizza di assicurazione contro la responsabilità civile.
Il cavaliere deve essere sempre in possesso di una copia dei documenti autorizzativi al fine della loro pronta esibizione su richiesta.Il proprietario del cavallo è tenuto ad avere polizza assicurativa per i danni contro terzi. Le persone diverse dal proprietario (oltre la validità della copertura assicurativa) devono sottoscrivere e portare al seguito una dichiarazione di presa visione e conoscenza del Regolamento.Il numero annuo di autorizzazioni può essere contingentato con deliberazione di Giunta Comunale, in relazione al carico compatibile con l'ambiente.L'autorizzazione può essere assoggettata a rimborso forfettario delle conseguenti spese per diritti di segreteria e riparazione dei percorsi. Il rimborso è determinato con deliberazione di Giunta.L'autorizzazione è sempre revocabile.
Titolo VII - Tutela del territorio
Art.26- Occupazione di suolo pubblico e utilizzo di aree
E' vietata l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza concessione del Comune di Cagli e pagamento del relativo tributo.Il divieto non si estende alle occupazioni del suolo e sottosuolo stradale consentite dall'Ente proprietario della strada.L’utilizzo di aree delimitate del Monte per fini turistici, culturali, sportivi, sociali è oggetto di specifica concessione (o di contratto di affitto) e contestualmente assoggettato al pagamento di una tariffa determinata periodicamente dalla Giunta per unità di 1000 mq per ciascun giorno di utilizzo. L’utilizzo del Monte per fini agricoli (tra i quali il pascolo di equini, bovini, ovini, ecc.) è assoggettato al pagamento di una tariffa o di un corrispettivo ed è oggetto di concessione o affitto per aree o per singole attività (pascolo, sfalcio, ecc.). La Giunta nel dare pubblico avviso determina l’importo minimo e procede con l’aggiudicazione al miglior offerente entro i termini stabiliti. La concessione per attività agricola non può in nessun modo precludere o comunque limitare eccessivamente le attività turistiche, culturali, sportive o sociali sul pianoro.Il pascolo sui prati del pianoro del Monte è vietato. I prati del Monte, con particolare riguardo a quelli del pianoro, non possono essere sottoposti ad attività agricole che modificano o comunque alterano sensibilmente il manto erboso. Perciò sul Monte è sempre esclusa ogni attività arativa mentre è consentita quella del pascolo, del taglio dei boschi, della riforestazione, del falcio del fieno e attività similari.
Art.27- Manifestazioni
Le attività collettive e manifestazioni turistiche, sportive (escluse quelle a carattere motoristico), folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali del territorio e della città di Cagli, didattiche, ricreative e simili, che si svolgono sul Monte (anche per più giorni) ed in particolare sui prati del pianoro devono essere sempre preventivamente autorizzate dal Comune di Cagli che le subordina ad eventuali prescrizioni e garanzie ed al pagamento delle tariffe stabilite periodicamente dalla Giunta Comunale.Gli organizzatori devono rispettare scrupolosamente le prescrizioni ed in particolare quelle sul ripristino e la pulizia dell'area concessa e versare le eventuali fideiussioni richieste a garanzia per danni. Chi si rende responsabile di gravi inadempimenti e/o danneggiamenti non può ottenere il rilascio di autorizzazioni per manifestazioni sul territorio comunale per un intero anno solare.Le associazioni (con particolare riguardo alle no profit e onlus) ed enti che svolgono le manifestazioni e attività di cui sopra qualora abbiano ottenuto il preventivo patrocinio del Comune di Cagli possono ottenere l’uso di aree delimitate del Monte a titolo gratuito o con tariffa ridotta del 50% purché sottoscrivano apposita convenzione con il Comune con la quale si impegnano a loro spese e cure a concorrere alla tutela e valorizzazione del Monte. Ciò può avvenire mediante la gestione o l’assunzione di oneri inerenti, a titolo puramente esemplificativo: la gestione dei bagni pubblici e/o spazi pubblici attrezzati destinati al ristoro; la sorveglianza; la raccolta sistematica dei rifiuti abbandonati sui prati, ecc..Il rilievo della manifestazione o dell’attività e la sua reiterazione negli anni insieme all’entità di impegni inerenti la tutela e valorizzazione nonché alla natura non lucrativa della manifestazione oppure dell’associazione o ente sono gli elementi in forza dei quali la Giunta Comunale, dopo la concessione del patrocinio, può concedere la riduzione della tariffa del 50% o il suo abbattimento integrale.Le attività e manifestazioni di cui sopra devono essere coordinate annualmente in maniera tale da non creare sovrapposizioni tra le stesse o comunque di interferenza rilevante, anche al fine di garantire comunque la libera fruizione del Monte o almeno di ampie zone del pianoro ai singoli fruitori.
Art.28- Campeggio
E' vietato allestire campeggi, attendamenti, o comunque pernottare sul Monte (in forma singola o associata che sia) per una durata superiore alle 24 ore consecutive senza l'autorizzazione del Comune di Cagli: autorizzazione (attinente aree ben individuate del Monte) sempre subordinata alla tutela del manto erboso e più in generale estetica e biologica delle aree verdi. Il campeggio o pernottamento non può in ogni caso essere autorizzato nei boschi, nelle zone umide, nei parcheggi.Il montaggio di tende da campeggio, al fine di addestramento, arieggiamento, pulizia, è consentito unicamente sui prati del Monte per un periodo massimo di due ore.Il Comune di Cagli può, in regime di convenzione o con contratto di affitto o concessione o comodato, autorizzare (entro specifiche aree ben individuate) la gestione di campeggi organizzati sui prati del pianoro del Monte.
Art.29- Riprese foto-cinematografiche professionali
E' vietato realizzare riprese cinematografiche e fotografiche professionali ad uso commerciale o comunque con finalità di lucro senza la concessione del Comune di Cagli.
Art.30- Orti e baracche
E' vietato impiantare orti, erigere baracche o capanni, salvo che nelle eventuali aree esterne al pianoro, appositamente destinate ed attrezzate dal Comune di Cagli.
Art.31- Recinzioni
E' vietata la recinzione dei fondi agricoli. La recinzione è consentita a protezione dell'edificato, e degli allevamenti di animali con le modalità e le procedure stabilite dal Comune di Cagli.
Art.32- Abbandono dei rifiuti
Su tutta l'area del Monte è vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto.I fruitori e gli utenti debbono conferire i rifiuti negli appositi cestini o nei cassonetti.
Art.33- Ammassi
Fatta eccezione per l'ammasso di stallatico, è vietato, su tutte le aree del Monte sia pubbliche sia private, l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti agricoli, turistici, o dei cantieri in cui i materiali vengono utilizzati (salvo deroghe temporanee per i cantieri durante la reale esecuzione dei lavori).
Titolo VIII - tutela dell'ambiente naturale
Art.34- Tagli
E' consentito il taglio dei boschi, mentre è vietato il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade, purché tali operazioni siano effettuate direttamente o autorizzate dagli organi tecnici del Comune di Cagli sentiti gli altri enti competenti per materia.Il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini privati è soggetto a denuncia al Comune di Cagli e agli organi competenti.
Art.35- Operazioni colturali
Le operazioni di potatura, di trattamento fitosanitario, di dendrochirurgia effettuate sulle piante d'alto fusto sono soggette all'autorizzazione del Comune di Cagli che, sentiti gli altri organi competenti, può subordinarle all’osservanza di prescrizioni tecniche.
Art.36- Danni alla vegetazione
Sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature delle siepi ecc..), mentre sono vietate sul pianoro le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc..). E' vietato danneggiare, asportare, recidere la vegetazione di ogni tipo, sia arborea sia arbustiva, salvo il disposto degli articoli precedenti.E' vietato asportare o commercializzare la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni.
Art.37- Flora spontanea e piante officinali
E' vietata l'asportazione dei fiori dagli alberi e dagli arbusti; è consentita la raccolta di fiori campestri, purché di specie non protetta, fino ad un massimo di sei esemplari per specie a persona. La raccolta delle piante officinali (ed altre appositamente indicate dal Comune di Cagli) è soggetta ad autorizzazione (che può essere generale o speciale) ed è regolamentata dalle leggi statali e regionali in materia.
Art.38- Frutti
E' vietato raccogliere, asportare, trasportare, o commerciare i frutti di alberi o arbusti. E' consentita la raccolta per l'immediata consumazione alimentare dei frutti di alberi o arbusti, sempre che sia effettuata senza danneggiare le piante, salirvi, percuoterle, o utilizzare qualsivoglia attrezzo.
Art.39- Funghi e tartufiLa raccolta dei funghi spontanei e dei tartufi è consentita a coloro che sono muniti dell’apposito cartellino rilasciato dalla Comunità Montana e/o altri organi competenti (o dal Comune di Cagli qualora sia stata istituita apposita riserva) dall'alba al tramonto (per un massimo di 2 Kg. a persona in caso di funghi). E' vietato far uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero; è vietato far uso di contenitori flosci o in materiale plastico. E' vietato raccogliere funghi parzialmente decomposti o privi di parti determinanti per il riconoscimento.E' vietata la raccolta dei funghi nelle aree di rimboschimento.
Art.40- Salvaguardia degli alberi
E' vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.
Art.41-Fuochi all'aperto
E' vietato accendere fuochi all'aperto tranne che per i barbecue limitatamente alle aree (quando esistenti) a tal fine attrezzate con appositi caminetti e tabellate e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso.
Art.42- Tutela antincendio
Nei periodi d'allerta, decretati dalle competenti autorità forestali, nei boschi e fino a 100 metri da essi è vietato fumare, usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi.
Art.43- Corsi d'acqua
Nelle sorgenti e corsi d'acqua è vietato: - utilizzare l'acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;- gettare oggetti di qualsiasi tipo;- depositare rifiuti o immettere idrocarburi o ogni altra sostanza;- asportare l'acqua.
Art.44- Attività venatoria
È vietato l'esercizio della caccia sui prati del pianoro del Monte ad eccezione delle azioni appositamente autorizzate dal Comune di Cagli in determinati periodi e per specifiche finalità.
Art.45- Tutela della fauna
E' vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti.Per la tutela della fauna minore (molluschi, ecc.) si osservano le disposizioni della legge regionale in materia.
Art.46- Lancio di animali
In tutta l'area del Monte è vietato (al di fuori delle iniziative oggetto di apposita convenzione comunale) introdurre specie animali senza la preventiva autorizzazione del Comune di Cagli, che ne verifica la compatibilità ambientale e l'eventuale pericolosità anche sotto il profilo sanitario. Il divieto non si estende alle attività zootecniche delle aziende agricole presenti sul Monte.
Art.47- Pascolo e transito di ovini
Su tutta l'area del pianoro è vietato il pascolo brado o semibrado mentre è consentito il transito di greggi di ovini, caprini ecc. purché specificamente autorizzati dal Comune di Cagli.
Titolo IX - Norme finali
Art.48- Sistema sanzionatorio
L'inosservanza delle prescrizioni del Regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Regione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 1.000,00 ai sensi degli art.106 e seguenti, T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n° 383.A tal fine il Comune di Cagli provvede, in via generale e per ciascuna specie di contravvenzione, a determinare la somma minima e massima della sanzione, anche per il conseguente pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16, legge 24 novembre 1981 n° 689.Tale determinazione, in sede di prima applicazione, costituisce tabella Allegato A al presente Regolamento, da aggiornarsi periodicamente ai sensi del comma precedente. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.
Art.49- Vigilanza
Sono tenuti a far rispettare il Regolamento i vigili urbani, le guardie forestali, le guardie ecologiche volontarie, nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza.
Art.50- Entrata in vigore
Il Regolamento diventa esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo del Comune di Cagli.